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Data Delibera: 01/03/1999
Numero Delibera: 32
Data entrata in vigore: 15/04/2009
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento ICI
Note:

N° articoli: 20

 

 


Art. 1

 

 

Art. 1 .- OGGETTO.

 

 

 

 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli
52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art.52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 no 446,detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.

2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
contenute nel Decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 



Note:

 

 


Art. 2

 

 

Art. 2 .- AREE FABBRICABILI: DEROGHE.

 

 

 

 

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli,
come indicati nel comma 1 dell'art.9 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre
1992, sul quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale, sono considerati
non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente
dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio.
nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo
imponibile.

 

 



Note:

 

 


Art. 3

 

 

Art. 3 .- IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI.

 

 

 

 

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo no
504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti,
a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario
finanziario, dagli enti non commerciali.

 

 



Note:

 

 


Art. 4

 

 

Art. 4 .- FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

 

 

 

 

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art.8,
comma 1, del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità
si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatíscente)
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo
esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nel quali:

a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli
a cose o persone, con rischi di crollo,

b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo
a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza
sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

 

 



Note:

 

 


Art. 5

 

 

Art. 5 .- ESENZIONE PER IMMOBILI NON DESTINATI A COMPITI ISTITUZIONALI.

 

 

 

 

1. L'esenzione prevista dall'art.7 del Decreto legislativo No 504 del 30 Dicembre
1992 è estesa anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni, dalle comunità montane dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità
Sanitarie Locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

 

 



Note:

 

 


Art. 6

 

 

Art. 6 .- DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI.

 

 

 

 

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio,
come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo no 504 del 30 Dicembre
1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nel casi in cui l'imposta
comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata
sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella adottata da
questo Comune.

2. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione
della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi
a quello in corso alla data della sua adozione.

 

 



Note:

 

 


Art. 7

 

 

Art. 7 .- VERSAMENTI EFFETTUATI (LA UN CONTITOLARE. EFFETTUATI ANCHE SE OPERATIDA UN CONTITOLARE PER

 

 

 

 

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente i conto degli altri.

 

 



Note:

 

 


Art. 8

 

 

Art. 8 .- LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

 

 

 

1. Agli effetti dell'applicazione delle, agevolazioni materia di imposta comunale
suoli immobili. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze

Se iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o
titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte, dell'abitazione
nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di
godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente
ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto
auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso
immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, e le sue pertinenze continuano
ad essere unità

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le immobiliari distinte e separate,
ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo no 504 del 30 Dicembre 1992,
ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo
i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la
detrazione spetta soltanto

per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di
cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze
la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari.

 

 



Note:

 

 


Art. 9

 

 

Art. 9 .- IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA.

 

 

 

 

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo
grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle
abitazioni principali, Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché
la detrazione, prevista per l'abitazione principale.

2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata
la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza
prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

 

 



Note:

 

 


Art. 10

 

 

Art. 10 .- LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

 

 

 

 

1. Per le annualità d'imposta 1998 e successive viene soppresso l'obbligo da parte
del Comune delle operazioni di liquidazione consistenti nel controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce presentate ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992 nonchè nella verifica dei versamenti eseguiti ai sensi del medesimo
articolo.

2. A decorrere dall'anno d'imposta di cui al comma 1 viene meno l'obbligo da parte
del contribuente di effettuare dichiarazioni o denunce di variazioni come previste
dall'art. 10 del citato decreto legislativo.

Per ali anni precedenti a quelli di cui al comma I l'attività di liquidazione viene
soppressa.

 

 



Note:

 

 


Art. 11

 

 

Art. 11 .- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ACQUISTI, CESSAZIONI, MODIFICAZIONI DI SOGGETTÍVITÀPASSIVA.

 

 

 

 

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto
dal Comune la costituzione, la cessazione e la modificazione della soggettività
passiva. entro 60 giorni dall'evento con la sola individuazione dell'unità immobiliare
interessata. La comunicazione effettuata dopo tale termíne si considera omessa.

 

 



Note:

 

 


Art. 12

 

 

Art. 12 .- SANZIONE PER OMESSA COMUNICAZIONE.

 

 

 

 

1. Per l'omessa comunicazione prevista dal l'art. 11 si applica la sanzione di 300.000
per ogni singola unità immobiliare interessata.

 

 



Note:

 

 


Art. 13

 

 

Art. 13 .- TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.

 

 

 

 

1. L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere
notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5' anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

 

 



Note:

 

 


Art. 14

 

 

Art. 14 .- AZIONI DI CONTROLLO.

 

 

 

 

1. L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettívi, stabiliti
annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell'Ufficio
Tributi.

 

 



Note:

 

 


Art. 15

 

 

Art. 15 .- INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO.

 

 

 

 

1. Per incentivare l'attività di accertamento , una percentuale pari al 5% fino
a 200.000000 di maggiori somme accertate e riscosse rispetto all'anno precedente
e dell'8% per somme superiori, a seguito dell'accertamento delle somme effettivamente
riscosse, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire, da
parte del Responsabile del Servizio finanziario, annualmente, tra il personale del
Comune che ha partecipato a tale attività, secondo parametri di riparto determinati
dalla Giunta Municipale

 

 



Note:

 

 


Art. 16

 

 

Art. 16 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 

 

 

 

1. L'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo
i criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito
dall'apposito regolamento comunale.

 

 



Note:

 

 


Art. 17

 

 

Art. 17 .- MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI CONSEGUENTI AD ACCERTAMENTI.

 

 

 

 

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati
dal contribuente nel seguente modo:

a. su apposito conto corrente postale Intestato alla Tesoreria del Comune,

b. direttamente presso la Tesoreria del Comune;

c. tramite sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione con le banche
locali

 

 



Note:

 

 


Art. 18

 

 

Art. 18 .- DIFFERIMENTO O RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

 

 

 

 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta
possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi
interessate da;

a) grave calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

 

 



Note:

 

 


Art. 19

 

 

Art. 19 .- RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DÌ AREE

 

 

 

 

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del Decreto legislativo n. 446 del
5 Dicembre 1997 è possibile riprendere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata
per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili,
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da
atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli
strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione
definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti al sensi
delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni
per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si
abbia diritto al rimborso è che :

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione
di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, al sensi dell'art. 31,
comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni,


b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione
delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi
o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito Il vincolo
di inedificabilità sulle aree interessate ;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto
l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità
istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta
da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra
richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo
n. 504 del 30 Dicembre 1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i
5 anni.

 

 



Note:

 

 


Art. 20

 

 

Art. 20 .- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

 

 

 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto con riferimento agli anni
di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione.

 

 



Note:

 

 


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